L’Enea ha specificato che l’aliquota di detrazione dell’ecobonus per la sostituzione delle finestre può variare dal 50% al 65%.
Il periodo di stop delle attività cantieristiche si sta rivelando utile alle aziende per approfondire il tema inerente le detrazioni fiscali legate alla riqualificazione degli edifici esistenti e al risparmio energetico.
In particolare, l’Enea (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato un vademecum su infissi e serramenti in cui spiega:
- chi può accedere all’ecobonus;
- per quali edifici;
- a quanto ammonta l’entità del beneficio;
- quali sono i requisiti tecnici dell’intervento;
- quali sono le spese ammissibili; qual è la documentazione necessaria.
Il punto cruciale del vademecum è sicuramente costituito dalla delucidazione rispetto alla percentuale godibile del bonus:
- la detrazione ammonta al 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 nel caso delle singole unità immobiliari;
- l’aliquota di detrazione arriva al 65% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a € 60.000 per unità immobiliare e, per goderne appieno, l’edificio, alla data d’inizio dei lavori, deve essere:
- esistente, ovvero accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotato di impianto termico, vale a dire di un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo (vedi faq n. 9D sull’ecobonus pubblicata sul sito di Enea).